In questo periodo è molto frequente la domanda: la DAC7 chi la deve gestire?
La nuova normativa europea nata per cercare di contrastare l’evasione fiscale legata al commercio online, va gestita sia dai “gestori” che dai “venditori”.
Vediamo di fare chiarezza in merito.
La direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai Gestori di Piattaforme.
La DAC7 ha quindi allineato il quadro UE della cooperazione amministrativa fiscale agli sviluppi internazionali in tema di digital and gig economy.
In sintesi, lo scambio automatico introdotto dalla DAC7 prevede che i Gestori di piattaforme (con alcuni casi di esclusione ed esonero) comunichino informazioni connesse allo svolgimento delle attività di:
- locazione di beni immobili
- prestazione di servizi personali
- vendita di beni e noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto
al fine di percepire un corrispettivo, in relazione a venditori residenti in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea o che forniscono servizi di locazione di beni immobili situati in Italia o in un altro Stato membro.
I Gestori delle piattaforme sono tenuti a comunicare le previste informazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno civile in cui il Venditore è identificato come Venditore Oggetto di Comunicazione e lo scambio automatico deve avvenire entro i due mesi successivi alla fine del periodo al quale si riferiscono le informazioni.
Quindi mancano poche settimane alla comunicazione dei Gestori.
Attenzione: L’applicazione degli obblighi derivanti dalla DAC7 decorre dal 1° gennaio 2023 e, pertanto, le prime informazioni dovranno essere comunicate entro il 31 gennaio 2024 e il primo scambio automatico dovrà avere luogo entro il 29 febbraio 2024.
Entro il 31 gennaio 2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri “non-UE”, dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app.
Entro il successivo 29 febbraio, il Fisco italiano condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi UE, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia.
Le attività monitorate:
la Dac7 stabilisce che rientrano nell’obbligo di comunicazione:
- l’e-commerce
- l’affitto di beni immobili
- l’offerta di servizi personali
- le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto
Restano tuttavia fuori dall’obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre 2mila attività “pertinenti”), sia quelli relativi ai piccoli inserzionisti (venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non è superiore a 2mila euro nell’anno).
Le piattaforme interessate:
il provvedimento definisce i contenuti, i termini della comunicazione e le regole per i gestori tenuti all’invio.
A dover comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate sono, nello specifico, i gestori di piattaforme residenti ai fini fiscali o costituiti o gestiti in Italia o dotati di una stabile organizzazione nel nostro Paese.
I gestori esonerati sono comunque chiamati a inviare una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare”.
Il provvedimento detta le regole anche per i Foreign Platform Operator (Fpo), ovvero i gestori stranieri non qualificati non-UE, tenuti a comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate: è il caso, solo a titolo di esempio, degli operatori che facilitano la locazione di immobili situati in Italia.
I termini per le comunicazioni:
i gestori di piattaforma comunicano le informazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione. Le prime informazioni, con riguardo al 2023, dovranno quindi essere comunicate entro il 31 gennaio 2024. L’Agenzia delle Entrate e le altre Autorità degli Stati membri condivideranno i dati relativi ai venditori entro due mesi dalla fine del periodo di comunicazione. Il primo scambio quindi, sarà effettuato entro il 29 febbraio 2024.
Da ultimo, l’omessa comunicazione all’Agenzia delle entrate delle informazioni richieste è punita con la sanzione prevista dall’articolo 10, comma 1, del Dlgs n. 471/1997, aumentata della metà se le informazioni sono fornite in modo incompleto o inesatto, la sanzione base è ridotta della metà.
Vediamo infine chi sono:
i Venditori: sono gli utenti, persone fisiche o giuridiche, che fruiscono di una piattaforma svolgendo un’attività rilevante che consente loro di percepire un corrispettivo, indipendentemente dal mercato di sbocco, sia esso europeo o internazionale.
I Gestori: la Direttiva riporta una definizione ampia, comprendendo tutte quelle realtà che svolgono attività commerciali nell’UE e che stipulano un contratto con i venditori mettendo loro a disposizione tutta o parte di una piattaforma digitale. A titolo non esaustivo ne riportiamo alcuni: Vinted, Ebay, Amazon, Airbnb, Onlyfans, Booking, ecc.